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Document 32002D0028
2002/28/EC: Commission Decision of 11 January 2002 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect to Slovenia, Croatia, Gabon, Turkey and Armenia (notified under document number C(2002) 14/5) (Text with EEA relevance)
2002/28/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Slovenia, alla Croazia, al Gabon, alla Turchia e all'Armenia [notificata con il numero C(2002) 14/5] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2002/28/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Slovenia, alla Croazia, al Gabon, alla Turchia e all'Armenia [notificata con il numero C(2002) 14/5] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 11 del 15.1.2002, p. 44–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2002; abrog. impl. da 32002D0473
2002/28/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Slovenia, alla Croazia, al Gabon, alla Turchia e all'Armenia [notificata con il numero C(2002) 14/5] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0044 - 0046
Decisione della Commissione dell'11 gennaio 2002 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Slovenia, alla Croazia, al Gabon, alla Turchia e all'Armenia [notificata con il numero C(2002) 14/5] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/28/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/635/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio(5) e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. (2) Le decisioni 2002/24/CE(6), 2002/25/CE(7), 2002/26/CE(8) e 2002/27/CE(9) della Commissione stabiliscono condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari, rispettivamente, della Slovenia, della Croazia, del Gabon e della Turchia. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti alla parte I dell'allegato. (3) La Repubblica di Armenia ha fornito informazioni secondo cui soddisfa le condizioni equivalenti ed è in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporterà nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CEE. Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto ed includere questo paese nella parte II dell'elenco. Tuttavia, a seguito delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti armene, è necessario limitare le importazioni di prodotti della pesca autorizzate da tale territorio ai gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati unicamente al consumo umano diretto. (4) Le decisioni 2002/24/CE, 2002/25/CE, 2002/26/CE e 2002/27/CE entrano in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per consentire il necessario periodo di transizione. Lo stesso termine deve essere pertanto fissato per l'attuazione della presente decisione. Tuttavia, poiché le importazioni di prodotti della pesca dalla Repubblica di Armenia sono autorizzate per la prima volta dalla presente decisione e tale periodo di transizione non è dunque necessario, le importazioni da tale paese possono essere autorizzate immediatamente. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE. Articolo 2 1. La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti della pesca dalla Repubblica di Armenia a partire dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 56 del 17.8.2001, pag. 56. (5) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (6) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale. (7) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale. (8) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale. (9) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO "ALLEGATO ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE AL - ALBANIA AR - ARGENTINA AU - AUSTRALIA BD - BANGLADESH BR - BRASILE CA - CANADA CI - COSTA D'AVORIO CL - CILE CN - CINA CO - COLOMBIA CU - CUBA CZ - REPUBBLICA CECA EC - ECUADOR EE - ESTONIA FK - ISOLE FALKLAND GA - GABON GH - GHANA GM - GAMBIA GN - REPUBBLICA DI GUINEA GT - GUATEMALA HR - CROAZIA ID - INDONESIA IN - INDIA IR - IRAN JM - GIAMAICA JP - GIAPPONE KR - COREA DEL SUD LT - LITUANIA LV - LETTONIA MA - MAROCCO MG - MADAGASCAR MR - MAURITANIA MU - MAURIZIO MV - MALDIVE MX - MESSICO MY - MALAYSIA NA - NAMIBIA NG - NIGERIA NI - NICARAGUA NZ - NUOVA ZELANDA OM - OMAN PA - PANAMA PE - PERÙ PH - FILIPPINE PK - PAKISTAN PL - POLONIA RU - RUSSIA SC - SEICELLE SG - SINGAPORE SI - SLOVENIA SN - SENEGAL TH - THAILANDIA TN - TUNISIA TR - TURCHIA TW - TAIWAN TZ - TANZANIA UG - UGANDA UY - URUGUAY VE - VENEZUELA VN - VIETNAM YE - YEMEN ZA - SUDAFRICA II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio AM - ARMENIA(1) AO - ANGOLA AG - ANTIGUA E BARBUDA(2) AN - ANTILLE OLANDESI AZ - AZERBAGIAN(3) BJ - BENIN BS - BAHAMAS BY - BELARUS BZ - BELIZE CG - REPUBBLICA DEL CONGO(4) CH - SVIZZERA CM - CAMERUN CR - COSTA RICA CY - CIPRO DZ - ALGERIA ER - ERITREA FJ - FIGI GD - GRENADA GL - GROENLANDIA HK - HONG KONG HN - HONDURAS HU - UNGHERIA(5) IL - ISRAELE KE - KENYA LK - SRI LANKA MM - MYANMAR MT - MALTA MZ - MOZAMBICO NC - NUOVA CALEDONIA PF - POLINESIA FRANCESE PG - PAPUA NUOVA GUINEA PM - ST PIERRE E MIQUELON RO - ROMANIA SB - ISOLE SALOMONE SH - SANT'ELENA SR - SURINAME SV - EL SALVADOR TG - TOGO US - STATI UNITI D'AMERICA YT - MAYOTTE(6) ZW - ZIMBABWE (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto. (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco. (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. (4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. (5) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto. (6) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati."