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Document 32002D0028

2002/28/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Slovenia, alla Croazia, al Gabon, alla Turchia e all'Armenia [notificata con il numero C(2002) 14/5] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 11 del 15.1.2002, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2002; abrog. impl. da 32002D0473

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/28(1)/oj

32002D0028

2002/28/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Slovenia, alla Croazia, al Gabon, alla Turchia e all'Armenia [notificata con il numero C(2002) 14/5] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0044 - 0046


Decisione della Commissione

dell'11 gennaio 2002

recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Slovenia, alla Croazia, al Gabon, alla Turchia e all'Armenia

[notificata con il numero C(2002) 14/5]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/28/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/635/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE del Consiglio(5) e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) Le decisioni 2002/24/CE(6), 2002/25/CE(7), 2002/26/CE(8) e 2002/27/CE(9) della Commissione stabiliscono condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari, rispettivamente, della Slovenia, della Croazia, del Gabon e della Turchia. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti alla parte I dell'allegato.

(3) La Repubblica di Armenia ha fornito informazioni secondo cui soddisfa le condizioni equivalenti ed è in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporterà nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CEE. Occorre pertanto modificare l'elenco suddetto ed includere questo paese nella parte II dell'elenco. Tuttavia, a seguito delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti armene, è necessario limitare le importazioni di prodotti della pesca autorizzate da tale territorio ai gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati unicamente al consumo umano diretto.

(4) Le decisioni 2002/24/CE, 2002/25/CE, 2002/26/CE e 2002/27/CE entrano in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per consentire il necessario periodo di transizione. Lo stesso termine deve essere pertanto fissato per l'attuazione della presente decisione. Tuttavia, poiché le importazioni di prodotti della pesca dalla Repubblica di Armenia sono autorizzate per la prima volta dalla presente decisione e tale periodo di transizione non è dunque necessario, le importazioni da tale paese possono essere autorizzate immediatamente.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

1. La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti della pesca dalla Repubblica di Armenia a partire dalla data della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

(3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(4) GU L 56 del 17.8.2001, pag. 56.

(5) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(6) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

"ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CE

AL - ALBANIA

AR - ARGENTINA

AU - AUSTRALIA

BD - BANGLADESH

BR - BRASILE

CA - CANADA

CI - COSTA D'AVORIO

CL - CILE

CN - CINA

CO - COLOMBIA

CU - CUBA

CZ - REPUBBLICA CECA

EC - ECUADOR

EE - ESTONIA

FK - ISOLE FALKLAND

GA - GABON

GH - GHANA

GM - GAMBIA

GN - REPUBBLICA DI GUINEA

GT - GUATEMALA

HR - CROAZIA

ID - INDONESIA

IN - INDIA

IR - IRAN

JM - GIAMAICA

JP - GIAPPONE

KR - COREA DEL SUD

LT - LITUANIA

LV - LETTONIA

MA - MAROCCO

MG - MADAGASCAR

MR - MAURITANIA

MU - MAURIZIO

MV - MALDIVE

MX - MESSICO

MY - MALAYSIA

NA - NAMIBIA

NG - NIGERIA

NI - NICARAGUA

NZ - NUOVA ZELANDA

OM - OMAN

PA - PANAMA

PE - PERÙ

PH - FILIPPINE

PK - PAKISTAN

PL - POLONIA

RU - RUSSIA

SC - SEICELLE

SG - SINGAPORE

SI - SLOVENIA

SN - SENEGAL

TH - THAILANDIA

TN - TUNISIA

TR - TURCHIA

TW - TAIWAN

TZ - TANZANIA

UG - UGANDA

UY - URUGUAY

VE - VENEZUELA

VN - VIETNAM

YE - YEMEN

ZA - SUDAFRICA

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AM - ARMENIA(1)

AO - ANGOLA

AG - ANTIGUA E BARBUDA(2)

AN - ANTILLE OLANDESI

AZ - AZERBAGIAN(3)

BJ - BENIN

BS - BAHAMAS

BY - BELARUS

BZ - BELIZE

CG - REPUBBLICA DEL CONGO(4)

CH - SVIZZERA

CM - CAMERUN

CR - COSTA RICA

CY - CIPRO

DZ - ALGERIA

ER - ERITREA

FJ - FIGI

GD - GRENADA

GL - GROENLANDIA

HK - HONG KONG

HN - HONDURAS

HU - UNGHERIA(5)

IL - ISRAELE

KE - KENYA

LK - SRI LANKA

MM - MYANMAR

MT - MALTA

MZ - MOZAMBICO

NC - NUOVA CALEDONIA

PF - POLINESIA FRANCESE

PG - PAPUA NUOVA GUINEA

PM - ST PIERRE E MIQUELON

RO - ROMANIA

SB - ISOLE SALOMONE

SH - SANT'ELENA

SR - SURINAME

SV - EL SALVADOR

TG - TOGO

US - STATI UNITI D'AMERICA

YT - MAYOTTE(6)

ZW - ZIMBABWE

(1) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

(2) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

(3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

(4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

(5) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

(6) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati."

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